La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 14 ottobre 2021 e non oltre il giorno 13 dicembre 2021.
Il provvedimento è stato emanato dall’agenzia delle Entrate il 13 ottobre 2021 contente la definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Per le modalità di presentazione, requisiti e calcolo si rimanda la provvedimento allegato.
Il bonus contributo a fondo perduto consiste nell’erogazione di una somma di denaro o, a scelta, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta.
I contribuenti aventi diritto possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.
In cosa consiste l’Agevolazione
Contributo a fondo perduto
oppure, Credito di imposta
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Chi può beneficiare
Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
1. avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
2. aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
3. aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.
Chi NON può beneficiare
Non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:
– soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);
– soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);
– intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Calcolo del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
– 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
– 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
– 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
– 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
– 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:
1. se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30 per cento, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore.
2. per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30 per cento, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
In presenza dei requisiti, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Esempio di Calcolo Contributo a Fondo Perduto – Ristoro
Come si calcola il Ristoro – Esempi di Calcolo- by Santo ORSA
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“Riapri Calabria 2^ edizione” è la terza misura a favore di imprese e professionisti colpite dalla crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica.
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riduzione percentuale di almeno il 33% del fatturato medio mensile dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile del 2019
non aver beneficiato del sostegno previsto dalla prima edizione dell’intervento
La richiesta del contributo si articola in 3 fasi:
Fase 1 - Registrazione dell’utente e predisposizione della domanda (fino alle ore 20 del 24 novembre)
Fase 2 - Invio della domanda (Click day dalle ore 10 alle ore 18 del 25 novembre)
Fase 3 - Finalizzazione della domanda attraverso l’invio degli allegati richiesti (dalle ore 10 del 26 novembre e terminerà alle ore 14 del 30 novembre 2020)
L’istanza per la richiesta del contributo va presentata dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.
Che cos’è
Il bonus contributo a fondo perduto per i centri storici di 29 comuni Italiani consiste nell’erogazione agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un’apposita istanza.
Il presente contributo, riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58 del medesimo decreto. Ciò vuol dire che può solo alternativo anche al contributo previsto dal Decreto Ristori.
Requisiti
attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico
avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza
perdita del fatturato mese di giugno 2020 maggiore di 2/3 il fatturato mese di giugno 2019.
essere ubicati a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei seguenti comuni:
1
Agrigento
2
Bari
3
Bergamo
4
Bologna
5
Bolzano
6
Cagliari
7
Catania
8
Como
9
Firenze
10
Genova
11
La Spezia
12
Lucca
13
Matera
14
Milano
15
Napoli
16
Padova
17
Palermo
18
Pisa
19
Ragusa
20
Ravenna
21
Rimini
22
Roma
23
Siena
24
Siracusa
25
Torino
26
Urbino
27
Venezia
28
Verbania
29
Verona
Calcolo del contributo
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Giugno 2019.
Fatturato Giugno 2019
Soglia 2/3
Fatturato Giugnoe 2020
Spetta
10.000
6.667
6.000
SI
10.000
6.667
7.000
NO
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di Giugno 2020 e l’analogo importo del mese di Giugno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
%
Ricavi 2019 x1000
15%
< = 400
10%
> 400 >=1.000
5%
> 1.000
Giugno 2019
Giugno 2020
Perdita
Contributo 10%
10.000
6.000
4.000
400
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In caso di più esercizi occorre riportare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, separatamente per ciascun esercizio, nonché il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato (l’elenco dei comuni è riportato nell’apposita tabella nelle istruzioni alla compilazione del modello). II contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sul singolo esercizio, a patto che siano rispettati i requisiti del calo di fatturato (il fatturato riferito a giugno 2020 deve essere inferiore almeno ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019) e che l’attività sia svolta nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’art.59.
Se questo ammontare supera i 150.000 euro, il contributo totale è stabilito in 150.000 euro.
Come presentare l’instanza
Il contributo a fondo perduto si richiede con apposita istanza, da presentare esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.
L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban indicato nell’istanza. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento.
Contributo a Fondo Perduto – Decreto Sostegni marzo 2021 – Calcolo
Bonus contributo a fondo perduto consiste nell’erogazione di una somma di denaro o, a scelta, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta – by Santo ORSA
"Nuove Imprenditorialità Giovanile e Femminile" è l’incentivo rivolto a società costituite o da costituire con maggioranza formata da giovani o ... leggi
Contributo a fondo perduto pari all’importo della seconda o unica rata dell’acconto 2020 dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) - ... leggi
Il Conto Termico è un incentivo statale a fondo perduto riconosciuto ai privati cittadini (anche imprese ed enti pubblici) allo scopo di migliorare l’efficienza energetica.
La misura è già operativa e ben collaudata da diversi anni ma pochi ne sono a conoscenza.
Dopo un iniziale periodo di messa a punto delle procedure oggi si può dire che ha raggiunto una maturità tale da renderla (dal 2020) un’agevolazione molto efficace e conveniente per incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti a legna/pellet e gasolio (e GPL in presenza di alcune specifiche condizioni) con apparecchi di nuova generazione.
Interventi ammessi al Conto Termico
Impianti che possono beneficiare del contributo:
Nuovo impianto solare termico
Sostituzione di Impianto preesistente con uno a Pompa di Calore
Sostituzione di Impianto preesistente con uno a Caldaie e Stufe a Biomasse
Sostituzione di Impianto preesistente con uno a Scalda Acqua a pompa di Calore
Sostituzione di Impianto preesistente con uno a Impianto Ibrido a Pompa di Calore
L’erogazione degli incentivi avviene in un’unica rata nel limite massimo di 5.000 euro e i tempi di pagamento sono all’incirca di 2 mesi.
In nessun caso il contributo può superare il 65% delle spese sostenute.
Gli incentivi del Conto Termico non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse.
Confronto tra Conto Termico e Detrazioni Fiscali (EcoBonus)
Dobbiamo subito chiarire che una corretta valutazione può essere effettuata solo caso per caso, essendo diversi i fattori variabili che ne influenzano la convenienza, percentuali, tipo di intervento (sostituzione o meno), tipo di impianto, regime fiscale, ecc..
In generale, la detrazione di imposta, che varia nelle percentuali da 65 a 110% a seconda degli interventi, rimane sempre interessante nel caso si stia parlando di un’installazione ex novo, senza sostituzione alcuna. Ricordiamo infatti che il conto termico si applica solo se si sostituiscono vecchi impianti, eccetto per l’impianto Solare Termico il cui incentivo è riconosciuto senza necessità di sostituirne uno preesistente .
La detrazione di imposta inoltre rimane l’unica agevolazione per alcuni impianti che non rientrano nei requisiti del Conto Termico.
Di contro, il Conto Termico, diventa una validissima agevolazione laddove non si può accedere al superbonus, oppure non si ha la convenienza di sfruttare la detrazione fiscale, anche se attualmente è possibile optare per la cessione del credito.
Come richiedere il contributo a fondo a perduto
A partire dal 2016 il cittadino privato può presentare domanda di incentivo al Gestore dei Servizi Energetici esclusivamente tramite una ESCo.
Le ESCo sono società (Energy Service Company) in possesso della certificazione UNI CEI 11352 e operano, per conto del beneficiario, in qualità di Soggetto Responsabile, mediante la stipula di contratti regolati dalla legge.
Quindi il privato non può rivolgersi direttamente al Gestore dei Servizi Energetici, ma prendere contatti con una ESCo tra le tante presenti nel mercato, le quali sono strutturate e organizzate per garantire l’installazione dell’impianto a norma chiavi in mano e l’ottenimento del contributo a fondo perduto.
All’EcoBonus 110% si aggiungono ora nuove opportunità per realizzare il proprio impianto fotovoltaico per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica.
Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo e inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Il decreto reintroduce la tariffa con la quale si incentiva la promozione dell’autoconsumo da fonti rinnovabili.
Incentivo – Nuove tariffe
La tariffa per l’energia autoconsumata sarà pari rispettivamente a:
100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo;
110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.
Cumulabilità con EcoBonus 110%
L’incentivo sopra è riconosciuto per un periodo di 20 anni e sarà gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Pertanto, l’impianto fotovoltaico in determinate circostanze e se realizzato insieme ad altri interventi ammessi all’EcoBonus (Isolamento termico e/o Sostituzione impianto di climatizzazione), può rappresentare un investimento “a costo zero” (EcoBonus) con rendimenti certi (Incentivo) di “guadagno” e con “risparmio” sulla bolletta elettrica.
Beneficiari
Il provvedimento mira a favorire l’autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio.
Inoltre vengono costituite le comunità energetiche, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti locali.
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020
La trasmissione dell’Istanza è da effettuare mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate
Beneficiari
Imprese titolari di P.IVA con fatturato inferiore a 5 milioni di euro
Fatturato di aprile 2020 inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019
Entità del contributo
Quota Fissa
1000 € per ditte individuali (persone fisiche)
2000€ Società
Quota Variabile
Pari a una % applicata sulla perdita di fatturato (FatturatoAprile 2020 – FatturatoAprile 2019)