Il bonus contributo a fondo perduto consiste nell’erogazione di una somma di denaro o, a scelta, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta.
I contribuenti aventi diritto possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.
In cosa consiste l’Agevolazione
Contributo a fondo perduto
oppure, Credito di imposta
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Chi può beneficiare
Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
1. avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
2. aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
3. aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.
Chi NON può beneficiare
Non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:
– soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);
– soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);
– intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Calcolo del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
– 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
– 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
– 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
– 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
– 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:
1. se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30 per cento, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore.
2. per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30 per cento, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
In presenza dei requisiti, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
