È riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.
Attenzione, la percentuale reale del Bonus è stata adeguata alle risorse disponibili con provvedimento del 11 settembre 2020. Secondo tale provvedimento, del credito di imposta richiesto, ne sarà ammesso solo una percentuale del 15,6423.
Destinatari
- Imprese
- Lavoratori autonomi
- Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento 11 settembre 2020 (dal 12 settembre 2020).
A tale scopo è stato istituito il seguente codice tributo:
Codice Tributo
6917
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Cessione del Credito
Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Adempimenti e Dichiarazione
La Comunicazione di prenotazione del credito può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
In data 11 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate con provvedimento ha fissato e pubblicato la percentuale di credito, pari a 15,64%, riconosciuta a tutti i richiedenti, sulla base delle risorse disponibili per finanziare la misura (200.000.000).
Per tutti i richiedenti, quindi, l’importo del credito spettante è pari a:
Totale spese * 60% * 15,64%
SPESE 10.000
CREDITO RICHIESTO (60%) 6.000
CREDITO RICONOSCIUTO (6.000*15.64%) 938,40
Nell’area riservata del cassetto fiscale alla voci agevolazioni ogni richiedente troverà l’importo ammesso.
Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.
L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell’articolo 125 del decreto Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso.
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale.
Per approfondimenti: