Aree GIALLE, ARANCIONI E ROSSE individuate periodicamente dalle ‘Ordinanze di Ministero della Salute.
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Autocertificazione
L’autocertificazione dovrà essere rilasciata alle forze di polizia al momento del controllo. In caso di non possesso saranno gli stessi agenti a fornire il modello standard, dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. Non è sanzionabile il non possesso del modulo, ma l’eventuale dichiarazione di falso la cui denuncia scatterà qualora non si riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell’autocertificazione. Il controllo su quanto dichiarato in autocertificazione è un controllo effettuato a campione.
Sanzioni
Violazione | Entro i primi 5 gg | Dopo 5 gg | Se recidiva | Accessorie |
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Inottemperanza degli obblighi previsti dal DPCM (distanziamento, mascherina, assembramento, ecc) diversi da quelli sotto | 280 | 400 | doppio | No |
Permanenza domiciliare per soggetti con infezione respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37.5° | 350 | 500 | doppio | Arresto da 3 a 18 mesi |
Permanenza domiciliare imposto con la quarantena | 350 | 400 | doppio | Arresto da 3 a 18 mesi |
Apertura dell'esercizio negli orari in cui è imposta la chiusura | 280 | 400 | doppio | Possibile chiusura provvisoria fino a 5 giorni |
Ad esempio, il cittadino con un’infezione respiratoria che esce di casa con la febbre oltre 37.5° rischia l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro. Nel caso in cui inosservanza comporti il contagio di un’altra persona, può essere accusato del reato di epidemia colposa, che prevede la reclusione da 1 a 5 anni. Se dal contagio deriva il decesso, la reclusione va da 3 a 12 anni. La sanzione amministrativa va da un minimo di 400 euro (il doppio in caso di recidiva) fino ad un massimo di 3.000 euro per chi:
- non rispetta il divieto di assembramento in un luogo pubblico;
- non osserva l’obbligo di indossare la mascherina in un luogo chiuso diverso dall’abitazione privata e all’aperto;
- non mantiene il distanziamento sociale minimo di un metro o di due metri se si fa attività sportiva;
- non rispetta il divieto di consumare al banco o nelle immediate adiacenze del locale pubblico dopo le 18, oppure consuma cibo o bevande d’asporto in un luogo pubblico (una piazza, un parco).
- restano aperte prima o dopo gli orari consentiti (ad esempio, bar e ristoranti prima delle 5 del mattino o dopo le 24)
- che non garantiscono gli ingressi dilazionati dei clienti o che non impongono agli avventori di utilizzare le mascherine quando devono farlo. Si rischia la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni, oltre alla sanzione da pagare
- (ristoranti) che fanno accomodare ad un tavolo più di sei persone
- (bar) servono da mangiare o da bere al banco dopo le 18
- chi ospita delle feste
Le raccomandazioni non sono un precetto e chi non le applica non è passibile di sanzioni.