Il tetto è una spesa ammissibile al 110%?
La copertura dell’abitazione certamente può avere dei requisiti per essere classificata tra gli interventi di l’isolamento termico dell’involucro.
Può bene trattarsi quindi di Isolamento termico di superfici orizzontale poichè interessa l’involucro dell’edificio e come tale beneficiare dell’Ecobonus 110%.
Inoltre l’isolamento termico è da solo intervento trainante, potendo quindi trainare, al beneficio della maggiore percentuale di Bonus, l’Impianto Fotovoltaico e altre spese di Efficienza Energetica.
Gli interventi di efficientamento energetico sono quelli previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013:
- Riqualificazione Energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro bonus ordinario 75%).
- acquisto e posa in opera delle schermature solari
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Tra gli interventi di "Efficientamento Energetico", vi sono quelli di "Riqualificazione Energetica".
Possono rientrare nella Riqualificazione Energetica tantissime opere e impianti rientranti nella comune e ordinaria ristrutturazione.Infatti la normativa non elenca e non può elencare tali interventi ma rimanda ad una "funzione di risultato"
La funzione di risultato dovrebbe comprendere tutto ciò che può conseguire una riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria dell’intero fabbricato e raggiungere le prestazioni energetiche idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico.
Detto ciò potrebbe rientrare, per esempio, la realizzazione di pareti interne o pavimenti, oltre ovviamente infissi e finestre, se si rispettano delle specifiche (es coibentazione) tali da poter raggiungere un migliore indice di prestazione energetica.
E' consigliabile rivolgersi ad esperti.Condizioni di ammissibilità

- La legge di bilancio 2021, in vigore dall’01/01/2021, per gli interventi di coibentazione del tetto, ha eliminato il limite di incidenza della superficie disperdente di almeno il 25% rispetto a quella del sottotetto.
- L’intervento nel suo complesso deve comunque mirare alla riduzione di almeno due classi energetiche.
E’ consigliabile affidarsi ad esperti.
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