La sola “sostituzione” dell’impianto di climatizzazione beneficia del 110%
La sostituzione di un impianto di climatizzazione è un intervento che può beneficiare della detrazione del 110%, anche senza la concomitanza di altri interventi.
Non solo, al pari degli interventi di isolamento termico, la sostituzione di un impianto è considerato intervento “trainante”, nel senso che grazie a questo intervento anche altri interventi di efficienza energetica, quali ad es sostituzione di infissi, impianto fotovoltaico, beneficiano del 110% .
Ciò trova riscontro legislativo nella norma istitutiva dell’agevolazione (110%), nel cosiddetto”Decreto Rilancio“, all’articolo 119 comma 1, lettera B) e C).
ART 119 – La detrazione (110%)…omissis…è prevista nei casi:
Comma 1, lettera B)
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti …
Comma 1, lettera C)
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti …
Infatti nello specifico le spese ammesse all’agevolazione secondo l’articolo 5 lettera d) del Decreto Requisiti sono:
lettera D): interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation attraverso:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale.”o totale, “fornitura e posa in opera” di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all’articolo 2, comma l, lettera e). omissis
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.
Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
L’articolo 2 del Decreto Requisiti, alle lettere C), D) ed E), a cui si rimanda, elenca le caratteristiche che devono avere i nuovi impianti di acqua calda sanitaria e di climatizzazione (collettori solari, caldaie a condensazione, termoregolazione, pompe di calore, ecc)
Asseverazione non sempre necessaria
Se gli interventi che beneficiano del 110% si limitano ai soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione, l’asseverazione che in genere deve essere prodotta da un tecnico abilitato, può essere sostituita da idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi.
Restano fermi gli altri adempimenti a cui si rimanda.
La sola sostituzione dell’impianto di “acqua calda sanitaria” beneficia del 110%
Il decreto attuativo, della norma istituiva dell’agevolazione, è stato chiamato “Decreto Requisiti”. Tale decreto nel confermare le prescrizioni richiamate, amplia gli interventi di sostituzione. Ciò anche in forza del Dlgs 48/2020, in vigore dall’11 giugno, che amplia la definizione di impianto termico contemplando anche l’impianto destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Infatti la nuova definizione di impianto termico è la seguente; «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Attenzione però che, non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».
Non solo quindi la climatizzazione ma anche la sola sostituzione dell’impianto di acqua calda sanitaria può oggi beneficiare dell’agevolazione 110%, purchè l’impianto sia centralizzato e al servizio di più unità immobiliari.
Resta sempre da garantire il prerequisito del risparmio energetico, il salto di due classi energetiche dell’edificio.
Riferimenti Normativi:
CIRCOLARE N. 24/E 08/08/2020 Agenzia delle Entrate
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