Attenzione ai proprietari di immobili in cui vi siano più unità abitative!!
La Legge di Bilancio 2021 ammette al superbonus 110% gli edifici composti da quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche..
Per essere ammessi all’ecobonus bisogna:
- che l’edificio non sia composto da più di quattro unità immobiliari
- oppure, se superiore a 4 unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio o complesso edilizio, che vi sia costituito il condominio.
Il riferimento normativo al “condominio” (articolo 119, comma 9, lettera a, del decreto legge n. 34 del 2020) comporta che il Superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio.
Sono da intendersi esclusi gli interventi su edifici composti da più di 4 unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari. Anche la comproprietà se riferita all’intero fabbricato rappresenta una causa ostativa all’accesso ecobonus 110%. Si preda l’esempio di un fabbricato a più livelli appartenente interamente a due coniugi in comproprietà; se tale fabbricato è composto da più di 4 unità catastalmente individuabili non presenta le condizioni costitutive di condominio in quanto entrambi i coniugi sono comproprietari di ogni unità abitativa. Pertanto questa fattispecie non rientra nell’ecobonus 110%.
Nell’ipotesi invece in cui si verificano le condizioni costitutive di condominio, si deve rispettare la condizione dell’accesso autonomo (a cui si rimanda qui per un Approfondimento).