Quali sono gli altri Interventi che beneficiano del 110%?
Gli “Altri Interventi”, diversi da quelli cosiddetti trainanti, sono interventi “TRAINATI” ammessi al superbonus 110%, se realizzati congiuntamente agli interventi principali “trainanti”.
Ai fini dell’applicazione del superbonus, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Sono considerati Altri Interventi quelli trainati, cioè NON trainanti“:

- Isolamento termico
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Gli interventi di efficientamento energetico sono quelli previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013:
- Riqualificazione Energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro bonus ordinario 75%).
- acquisto e posa in opera delle schermature solari
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Tra gli interventi di "Efficientamento Energetico", vi sono quelli di "Riqualificazione Energetica".
Possono rientrare nella Riqualificazione Energetica tantissime opere e impianti rientranti nella comune e ordinaria ristrutturazione.Infatti la normativa non elenca e non può elencare tali interventi ma rimanda ad una "funzione di risultato"
La funzione di risultato dovrebbe comprendere tutto ciò che può conseguire una riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria dell’intero fabbricato e raggiungere le prestazioni energetiche idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico.
Detto ciò potrebbe rientrare, per esempio, la realizzazione di pareti interne o pavimenti, oltre ovviamente infissi e finestre, se si rispettano delle specifiche (es coibentazione) tali da poter raggiungere un migliore indice di prestazione energetica.
E' consigliabile rivolgersi ad esperti.
- Isolamento termico
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- Riduzione del Rischio Sismico

- Isolamento termico
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
A differenza dell’impianto fotovoltaico, le spese di riqualificazione energetica e quelle per la ricarica di veicoli elettrici, se realizzate contestualmente agli interventi di riduzione del rischio sismico, non beneficiano del 110%. Per beneficiare del 110% devono quindi essere congiunti a “Isolamento Termico” o “Sostituzione Impianto di Climatizzazione”.
Qualora gli interventi non venissero realizzati congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”, andrebbero a beneficare di una detrazione diversa e inferiore, 50%-65%-75% a seconda dell’intervento e ripartita in 10 quote annuali.
Interventi di Efficientamento Energetico “NON trainanti”
Gli interventi di efficientamento energetico sono quelli previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013:
- riqualificazione energetica (vedi nota sotto) di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro).
- acquisto e posa in opera delle schermature solari
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Gli interventi di riqualificazione energetica possono riguardare tantissime opere e impianti rientranti nella comune e ordinaria ristrutturazione. Infatti la normativa non elenca e non può elencare tali interventi ma rimanda ad una “funzione di risultato”, ovvero a tutto ciò che può conseguire una riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria dell’intero fabbricato e raggiungere le prestazioni energetiche idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico. Per fare qualche esempio anche l’installazione di pareti interne, o pavimenti, o infissi e finestre può raggiungere migliore indice di prestazione energetica.
Fa discutere ultimamente la risposta della Agenzia delle Entrate (nr 43 del 18/01/2021) all’interpello di un contribuente attinente gli interventi di riqualificazione energetica. Secondo l’agenzia il Superbonus non spetta sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006, essendo considerato un intervento a se stante e pertanto non combinabile con altri, facendo riferimento ad una precedente circolare 19/E dell’8 luglio 2020. Quest’ultima circolare infatti conferma l’obbligo in capo al contribuente di scegliere una delle agevolazioni di cui può fruire indicando il riferimento normativo nella scheda da inviare all’ENEA: la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni. Avendo il contribuente, nel caso in esame, fatto esplicito riferimento agli interventi ai sensi del comma 344, probabilmente l’Agenzia intende esercitata tale opzione, senza però dare importanza all’esplicita estensione di cui al comma 2 dell’articolo 119 DL 34/2020, secondo la quale l’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
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