E’ stato pubblicato il Decreto Requisti tecnici che rende pienamente attuativo, unitario e coordinato il sistema delle detrazioni ammesse a fronte di diversi interventi di efficienza energetica. Il Decreto attualmente è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Detrazione di Imposta in 10 quote annuali pari ad una percentuale che varia da 50% a 85% a seconda del tipo di intervento .
Gli interventi di efficientamento energetico sono quelli previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013:
riqualificazione energetica (vedi nota sotto) di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (valore massimo della detrazione fiscale (75%) è di 100.000 euro).
acquisto e posa in opera delle schermature solari
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
NOTA: Gli interventi di riqualificazione energetica possono riguardare tantissime opere e impianti rientranti nella comune e ordinaria ristrutturazione. Infatti la normativa non elenca e non può elencare tali interventi ma rimanda ad una "funzione di risultato", ovvero a tutto ciò che può conseguire una riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria dell’intero fabbricato e raggiungere le prestazioni energetiche idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico. Per fare qualche esempio anche l'installazione di pareti interne, o pavimenti, o infissi e finestre può raggiungere migliore indice di prestazione energetica.
Per le diverse percentuale consultare qui l'Allegato al Decreto Requisiti
Detrazione di Imposta in 10 quote annuali pari al 90% delle spesa-
Si tratta dei seguenti interventi su edifici esistenti ubicati in determinate zone:
pulitura o tinteggiatura esterna
recupero o restauro della facciata esterna degli
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:
la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione del 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni, frigoriferi, lavastoviglie), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Al decreto troviamo una utilissima tabella (allegato b) in cui sono raccolti tutti i riferimenti legislativi in vigore e tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni distinti per tipologia di spesa e percentuale di detrazione.
La tabella elenca le seguenti informazioni:
tipologia e descrizione di intervento annesso
riferimento legislativo
importo massimo ammissibile
percentuale di detrazione
numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione