Le disposizioni di cui ai commi 61-65, approvata dal Parlamento il 30 dicembre 2020, riconoscono alle persone fisiche residenti in Italia, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acquacomprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate.
Il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, demandandosi la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Le spese ammissibili riguardano gli interventi di:
sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti
2. sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua
la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
Attuazione
La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata dal comma 65 ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge
Gli interventi possono avvenire:
su edifici esistenti
su parti di edifici esistenti
o su singole unità immobiliari.
La disposizione in esame non appare specificare se il contributo sia cumulabile o meno con i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio immobiliare.
ll bonus condizionatori 2020 è una agevolazione fiscale (detrazione di imposta) che spetta a tutti i soggetti che decidono di acquistare oppure ... leggi
Il Conto Termico è un incentivo statale a fondo perduto riconosciuto ai privati cittadini (anche imprese ed enti pubblici) allo scopo di migliorare l’efficienza energetica.
La misura è già operativa e ben collaudata da diversi anni ma pochi ne sono a conoscenza.
Dopo un iniziale periodo di messa a punto delle procedure oggi si può dire che ha raggiunto una maturità tale da renderla (dal 2020) un’agevolazione molto efficace e conveniente per incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti a legna/pellet e gasolio (e GPL in presenza di alcune specifiche condizioni) con apparecchi di nuova generazione.
Interventi ammessi al Conto Termico
Impianti che possono beneficiare del contributo:
Nuovo impianto solare termico
Sostituzione di Impianto preesistente con uno a Pompa di Calore
Sostituzione di Impianto preesistente con uno a Caldaie e Stufe a Biomasse
Sostituzione di Impianto preesistente con uno a Scalda Acqua a pompa di Calore
Sostituzione di Impianto preesistente con uno a Impianto Ibrido a Pompa di Calore
L’erogazione degli incentivi avviene in un’unica rata nel limite massimo di 5.000 euro e i tempi di pagamento sono all’incirca di 2 mesi.
In nessun caso il contributo può superare il 65% delle spese sostenute.
Gli incentivi del Conto Termico non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse.
Confronto tra Conto Termico e Detrazioni Fiscali (EcoBonus)
Dobbiamo subito chiarire che una corretta valutazione può essere effettuata solo caso per caso, essendo diversi i fattori variabili che ne influenzano la convenienza, percentuali, tipo di intervento (sostituzione o meno), tipo di impianto, regime fiscale, ecc..
In generale, la detrazione di imposta, che varia nelle percentuali da 65 a 110% a seconda degli interventi, rimane sempre interessante nel caso si stia parlando di un’installazione ex novo, senza sostituzione alcuna. Ricordiamo infatti che il conto termico si applica solo se si sostituiscono vecchi impianti, eccetto per l’impianto Solare Termico il cui incentivo è riconosciuto senza necessità di sostituirne uno preesistente .
La detrazione di imposta inoltre rimane l’unica agevolazione per alcuni impianti che non rientrano nei requisiti del Conto Termico.
Di contro, il Conto Termico, diventa una validissima agevolazione laddove non si può accedere al superbonus, oppure non si ha la convenienza di sfruttare la detrazione fiscale, anche se attualmente è possibile optare per la cessione del credito.
Come richiedere il contributo a fondo a perduto
A partire dal 2016 il cittadino privato può presentare domanda di incentivo al Gestore dei Servizi Energetici esclusivamente tramite una ESCo.
Le ESCo sono società (Energy Service Company) in possesso della certificazione UNI CEI 11352 e operano, per conto del beneficiario, in qualità di Soggetto Responsabile, mediante la stipula di contratti regolati dalla legge.
Quindi il privato non può rivolgersi direttamente al Gestore dei Servizi Energetici, ma prendere contatti con una ESCo tra le tante presenti nel mercato, le quali sono strutturate e organizzate per garantire l’installazione dell’impianto a norma chiavi in mano e l’ottenimento del contributo a fondo perduto.
All’EcoBonus 110% si aggiungono ora nuove opportunità per realizzare il proprio impianto fotovoltaico per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica.
Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo e inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Il decreto reintroduce la tariffa con la quale si incentiva la promozione dell’autoconsumo da fonti rinnovabili.
Incentivo – Nuove tariffe
La tariffa per l’energia autoconsumata sarà pari rispettivamente a:
100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo;
110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.
Cumulabilità con EcoBonus 110%
L’incentivo sopra è riconosciuto per un periodo di 20 anni e sarà gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Pertanto, l’impianto fotovoltaico in determinate circostanze e se realizzato insieme ad altri interventi ammessi all’EcoBonus (Isolamento termico e/o Sostituzione impianto di climatizzazione), può rappresentare un investimento “a costo zero” (EcoBonus) con rendimenti certi (Incentivo) di “guadagno” e con “risparmio” sulla bolletta elettrica.
Beneficiari
Il provvedimento mira a favorire l’autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio.
Inoltre vengono costituite le comunità energetiche, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti locali.
La sola “sostituzione” dell’impianto di climatizzazione beneficia del 110%
La sostituzione di un impianto di climatizzazione è un intervento che può beneficiare della detrazione del 110%, anche senza la concomitanza di altri interventi.
Non solo, al pari degli interventi di isolamento termico, la sostituzione di un impianto è considerato intervento “trainante”, nel senso che grazie a questo intervento anche altri interventi di efficienza energetica, quali ad es sostituzione di infissi, impianto fotovoltaico, beneficiano del 110% .
Ciò trova riscontro legislativo nella norma istitutiva dell’agevolazione (110%), nel cosiddetto”Decreto Rilancio“, all’articolo 119 comma 1, lettera B) e C).
ART 119 – La detrazione (110%)…omissis…è prevista nei casi:
Comma 1, lettera B)
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti …
Comma 1, lettera C)
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti …
Infatti nello specifico le spese ammesse all’agevolazione secondo l’articolo 5 lettera d) del Decreto Requisiti sono:
lettera D): interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation attraverso:
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarienecessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale.”o totale, “fornitura e posa in opera” di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all’articolo 2, comma l, lettera e). omissis
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
L’articolo 2 del Decreto Requisiti, alle lettere C), D) ed E), a cui si rimanda, elenca le caratteristiche che devono avere i nuovi impianti di acqua calda sanitaria e di climatizzazione (collettori solari, caldaie a condensazione, termoregolazione, pompe di calore, ecc)
Asseverazione non sempre necessaria
Se gli interventi che beneficiano del 110% si limitano ai soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione, l’asseverazione che in genere deve essere prodotta da un tecnico abilitato, può essere sostituita da idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi.
La sola sostituzione dell’impianto di “acqua calda sanitaria” beneficia del 110%
Il decreto attuativo, della norma istituiva dell’agevolazione, è stato chiamato “Decreto Requisiti”. Tale decreto nel confermare le prescrizioni richiamate, amplia gli interventi di sostituzione. Ciò anche in forza del Dlgs 48/2020, in vigore dall’11 giugno, che amplia la definizione di impianto termico contemplando anche l’impianto destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Infatti la nuova definizione di impianto termico è la seguente; «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Attenzione però che, non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».
Non solo quindi la climatizzazione ma anche la sola sostituzione dell’impianto di acqua calda sanitaria può oggi beneficiare dell’agevolazione 110%, purchè l’impianto sia centralizzato e al servizio di più unità immobiliari.
Resta sempre da garantire il prerequisito del risparmio energetico, il salto di due classi energetiche dell’edificio.
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Gli "Altri Interventi", diversi da quelli cosiddetti trainanti, sono interventi "TRAINATI" ammessi al superbonus 110%, se realizzati congiuntamente agli interventi ... leggi